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CONSIGLI PER L’ACQUISTO
Questo spazio è stato creato per aiutare i privati
ad affrontare con maggiore tranquillità e consapevolezza ogni azione legata
all’acquisto di un immobile.
SubitoCasa non pretende di dare puntuale risposta a
tutto ma, con semplicità, vuole aiutare il privato che è alle prese con questi inevitabili problemi.
E’ ovvio che prima di tutto l’interessato deve farsi
un po’ di conti e determinare quale è il proprio budget d’acquisto, pensando
eventualmente alla possibilità di usufruire di un mutuo. Fatto ciò deve
individuare il tipo d’immobile desiderato, scegliendo il luogo dove voler
vivere, compatibilmente con le proprie esigenze, quindi determinare la zona, i
servizi pubblici, i negozi, le scuole, le comodità per il lavoro, ecc.
Successivamente si visiteranno gli immobili in
vendita, facendo una valutazione razionale, osservando le caratteristiche della
zona ed il prezzo, l’esposizione, la disposizione, i materiali utilizzati, gli
accessori, gli impianti.
Nel caso in cui un immobile visitato abbia le
caratteristiche che vi facciano orientare verso l’acquisto, è bene attenersi a
determinate regole.
·
Assicurarsi
che l’immobile sia di piena proprietà e disponibilità di chi si dichiara
proprietario: richiedendo l’esibizione del documento di proprietà e di quello
d’identità.
·
Prima
di versare la caparra controllare se sull’immobile gravano trascrizioni
pregiudizievoli, ipoteche o privilegi fiscali. Il controllo si effettua
richiedendo, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, ufficio
ipoteche, una “visura ipotecaria”. E’ chiaro che si dovrà essere a conoscenza
dei dati anagrafici del proprietario o dei proprietari. La visura ipotecaria
consente di conoscere se gravano sull’immobile iscrizioni ipotecarie. Inoltre è
opportuno verificare presso la sezione fallimentare del tribunale se esistono
istanze di fallimento o d’amministrazione controllata ed infine richiedere al Catasto
un certificato catastale con relativa planimetria.
·
Accertarsi
che l’immobile sia in regola con le norme fiscali e urbanistiche ai sensi della
legge 28 febbraio 1985 n. 47, 724/94 e successive modifiche, chiedendo i dati
della licenza di costruzione del fabbricato e/o della domanda di concessione in
sanatoria (condono edilizio) con relativa ricevuta di pagamento a saldo
dell’oblazione e degli oneri dovuti o, ancora meglio, della definitiva concessione
a sanatoria.
·
Sottoscrivere
il compromesso versando una caparra non superiore al 25-30% del prezzo
totale, inserendo nel contratto il prezzo, le condizioni di pagamento, le
scadenze, lo stato dell’immobile (libero, affittato, ecc.), la garanzia che vi
sia trasferito libero da qualsiasi onere incluse le spese condominiali
pregresse, la data di consegna dell’immobile e del rogito notarile di
compravendita.
·
Sia
che intendiate fare il pagamento per contanti, sia che paghiate con assegni
circolari, stabilite in sede di sottoscrizione del compromesso la data del
pagamento ed informate la vostra banca per lo svincolo del denaro o la
predisposizione degli assegni. Versate sempre assegni circolari o di conto
corrente bancario intestati solo ed esclusivamente al venditore con la clausola
di “non trasferibile”.
·
Se
volete chiedere un mutuo accertatevi, prima di versare la caparra, che
la banca possa concedere l’importo richiesto, in quanto tempo, a quali
condizioni e con quali spese istruttorie.
·
Se
intendete avvalervi di un mutuo, richiedete che nel compromesso sia esplicitato
che il venditore è disposto ad intervenire nel contratto di mutuo quale “terzo
datore d’ipoteca”. Si tratta solo di un aspetto formale che consente
all’istituto mutuante di iscrivere una garanzia sull’immobile che state
acquistando un momento prima che, col pagamento del prezzo e la stipula
dell’atto notarile, diventi di vostra proprietà.
La fase precontrattuale
Le parti, non sempre arrivano subito a stipulare un
contratto. Spesso il momento della stipula è preceduto da una fase in cui
ciascuno valuta le possibili alternative esistenti nel mercato e cerca di
ottenere le condizioni migliori, pertanto l’offerta e la domanda sono rivolte a
raggiungere un punto d’incontro. In questa fase, detta precontrattuale, perché
precede la vera e propria stipula del contratto, si svolgono le trattative che
hanno carattere strumentale rispetto all’atto definitivo. Durante le
trattative, anche se non nascono veri e propri diritti ed obblighi, le parti
sono comunque tenute, ai sensi dell’art. 1337 c.c., a comportarsi secondo buona
fede.
Non bisogna però credere che questo dovere generico
limiti la libertà delle parti: queste, infatti, nella fase procontrattuale sono
libere di decidere la convenienza o meno del futuro contratto e possono anche
non arrivare alla conclusione dello stesso. Devono però astenersi dall’agire in
malafede ed evitare comportamenti che traggano in inganno la controparte. (art.
1338 c.c.).
Il compromesso
Il compromesso o “contratto
preliminare” è quell’atto con cui le parti interessate si obbligano a
concludere in seguito un altro contratto (rogito notarile) del quale tuttavia
anticipano le modalità, i tempi, l’entità, ecc. Può essere stipulato per
scrittura privata non autenticata o autenticata dal notaio; in tal caso è
obbligatoria la trascrizione dell’atto presso la Conservatoria del Registri
Immobiliari.
Dalla stipula del compromesso
nascono diritti ed obblighi tra le parti, che trovano il loro riconoscimento
nell’art. 2932 c.c. In base a tale disposizione, qualora una delle parti
obbligate a concludere il futuro contratto non adempia a questo obbligo, la
controparte può ottenere dal giudice una sentenza che produca gli effetti del
contratto definitivo non concluso.
Nel compromesso vanno indicate
chiaramente tutte le clausole che saranno poi contenute nell’atto del
trasferimento vero è proprio (rogito notarile): le generalità complete delle
parti, il prezzo di vendita dell’immobile, la descrizione dell’immobile quanto
più accurata possibile, con i relativi dati catastali aggiornati, prezzo e
modalità di pagamento, la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, la
conformità dell’immobile alle disposizioni di legge e ai regolamenti
urbanistici ed edilizi (condono edilizio compreso), tempi di consegna
dell’immobile e la data entro la quale dovrà essere stipulato il rogito e il
notaio incaricato a redigerlo (non sempre il momento di passaggio del possesso
e quello della proprietà coincidono). L’acquirente deve inoltre ottenere dal
venditore la garanzia che l’immobile sia libero da vincoli, pesi, oneri,
trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche o che lo sarà prima del rogito
notarile. Al momento della sottoscrizione del preliminare l’acquirente deve
ottenere, e il venditore deve presentare, i seguenti documenti: atto di
proprietà, scheda identificativa catastale, regolamento di condominio e tabella
millesimale della porzione immobiliare in oggetto, eventuale contratto di
locazione, eventuale contratto di mutuo che grava sull’immobile, convenzioni
con il Comune o di lottizzazione, concessioni e licenze amministrative, domanda
o concessione in sanatoria. In genere il prezzo di vendita dell’immobile è
stabilito a “corpo”, e cioè complessivamente in base alla consistenza e non a
metro quadro.
Qualora il venditore sia in
regime di comunione dei beni, il compromesso dovrà essere sottoscritto anche
dal coniuge.
La caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria è un
anticipo sul prezzo d’acquisto dell’immobile che viene versato dall’acquirente
all’atto del compromesso. Come tale impegna entrambe le parti alla conclusione
dell’affare. Questo vuol dire che se l’acquirente si ritira dall’affare, il
venditore può recedere dal contratto trattenendo la caparra. Se invece è il
venditore a ritirare l’impegno, l’acquirente può recedere dal contratto ed
esigere il doppio della caparra. Chi non si ritira dall’affare può anche
scegliere una via diversa e cioè chiedere al giudice l’esecuzione in forma
specifica del contratto (art. 2932 c.c.), oppure la risoluzione di quest’ultimo
per inadempimento della controparte ed il risarcimento del danno, con la
conseguenza che, in quest’ultimo caso, la caparra avrà la funzione di garantire
il credito per il risarcimento del danno.
Qualora nel compromesso si
parli semplicemente di caparra, si intende con questo termine quella
confirmatoria.
La caparra penitenziale
La caparra penitenziale è
definita dal codice civile “il corrispettivo del recesso di ciascuna delle
parti” (art. 1386 c.c.). Con questa formula le parti concordano il diritto di
recedere dal contratto qualora lo ritenessero opportuno, pagando appunto una
caparra penitenziale. Quindi se chi recede è l’acquirente perde la somma
versata; se invece è il venditore a ritirare l’impegno deve restituire il
doppio della somma ricevuta. Null’altro potrà pretendere l’altra parte ne sotto
forma di esecuzione specifica del contratto né sotto forma di risarcimento del
danno. Attenzione a non versare una caparra troppo bassa, in quanto il
venditore potrebbe cambiare idea o addirittura vendere ad una terza persona che
le offra una differenza di prezzo superiore alla caparra da restituire.
Il rogito
Il rogito è l’atto finale
della compravendita. Rappresenta il passaggio definitivo dell’immobile dal
venditore al nuovo proprietario per atto pubblico, unica forma consentita dalla
legge per il trasferimento di beni immobili. Il passaggio di proprietà può
avvenire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. E’ preferibile
la prima soluzione perché implica una maggiore assunzione di responsabilità da
parte del notaio. Il notaio dovrà garantire all’acquirente una serie di
indagini: ad esempio dovrà verificare presso la Conservatoria dei registri
immobiliari che l’immobile non sia gravato da ipoteche o trascrizioni
pregiudizievoli.
E’ consuetudine che la scelta
del notaio spetti all’acquirente.
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