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DISPOSIZIONI
GENERALI
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Art. 1470 del:
Civile |
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Nozione
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro
diritto verso il corrispettivo di un prezzo. |
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Art. 1471
del: Civile |
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Divieti speciali di comprare
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né
direttamente né per interposta persona
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle
province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati
alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per
loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità
amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di
vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è
annullabile. |
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Art. 1472 del:
Civile |
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Vendita di cose future
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della
proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se
oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la
proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti
sono separati.
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto
aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza. |
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Art. 1473 del:
Civile |
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Determinazione del prezzo
affidata a un terzo
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo,
eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le
parti non si accordano per la sua nomina o per la sua
sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta
dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il
contratto. |
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Art. 1474
del: Civile |
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Mancanza di determinazione
espressa del prezzo
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende
abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né
hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito
per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], si
presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo
normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il
prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui
deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più
vicina.
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si
applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non
ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di
accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del
secondo comma dell'articolo precedente. |
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Art. 1475 del:
Civile |
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Spese della vendita
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a
carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente. |
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DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
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Art. 1498 del:
Civile |
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Pagamento del prezzo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo
fissati dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento
deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si
esegue.
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il
pagamento si fa al domicilio del venditore. |
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Art. 1499 del:
Civile |
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Interessi
compensativi sul prezzo
Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al
compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli
interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile. |
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DEL RISCATTO CONVENZIONALE
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Art. 1500 del:
Civile |
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Patto di riscatto
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà
della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i
rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per
la vendita è nullo per l'eccedenza. |
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Art. 1501 del:
Civile |
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Termini
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni
nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni
immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si
riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può
prorogare. |
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Art. 1502 del:
Civile |
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Obblighi del
riscattante
Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a
rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro
pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le
riparazioni necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che
hanno aumentato il valore della cosa.
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha
diritto di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso
delle spese più utili, può accordare una dilazione, disponendo,
se occorrono, le opportune cautele. |
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Art. 1503 del:
Civile |
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Esercizio del
riscatto
Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine
fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e
non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del
prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto
per la vendita.
Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali
rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non
ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del
termine.
Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve
essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità. |
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Art. 1504 del:
Civile |
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Effetti del riscatto
rispetto ai subacquirenti
Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di
riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio
della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia
ad essi opponibile.
Se l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto
deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente. |
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Art. 1505 del:
Civile |
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Diritti costituiti
dal compratore sulla cosa
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la
cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma
è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché
abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non
superiore ai tre anni. |
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Art. 1506 del:
Civile |
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Riscatto di parte
indivisa
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di
una cosa, il comproprietario che richiede la divisione deve
proporre la domanda anche in confronto del venditore.
Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo
all'incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto
anteriormente all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se
aggiudicatario sia lo stesso compratore. |
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Art. 1507 del:
Civile |
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Vendita congiuntiva
di cosa indivisa
Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo
contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto
di riscatto solo sopra la quota che le spettava.
La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più
eredi.
Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i
venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto
di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il
riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro
che offrono di riscattare la cosa per intero. |
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Art. 1508 del:
Civile |
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Vendita separata di
cosa indivisa
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente
e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi
possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la
quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della
facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente. |
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Art. 1509 del:
Civile |
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Riscatto contro gli
eredi del compratore
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di
riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la
parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta è tuttora
indivisa.
Se l'eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata
a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi
contro di lui che per la totalità. |
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DELLA VENDITA DI COSE IMMOBILI
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Art. 1537 del:
Civile |
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Vendita a misura.
Quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione della
sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per
ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione,
se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella
indicata nel contratto.
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il
compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha
facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi
la ventesima parte della misura dichiarata. |
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Art. 1538 del:
Civile |
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Vendita a corpo.
Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo
dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata
indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo,
salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un
ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il
compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di
corrispondere il supplemento. |
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Art. 1539 del:
Civile |
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Recesso dal contratto.
Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore
è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del
contratto. |
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Art. 1540 del:
Civile |
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Vendita cumulativa di più
immobili.
Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto
per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di
ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e
maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita
concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del
prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite. |
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Art. 1541
del: Civile |
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Prescrizione.
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore
alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si
prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile. |
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DELLA VENDITA DI EREDITA'
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Art. 1542 del:
Civile |
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Garanzia.
Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto
a garantire che la propria qualità di erede. |
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Art. 1543 del:
Civile |
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Forme.
La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena
di nullità.
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da
parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la
trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità. |
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Art. 1544 del:
Civile |
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Obblighi del venditore.
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso
qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene
dell'eredità, è tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto
contrario. |
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Art. 1545 del:
Civile |
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Obblighi del compratore.
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha
pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli
quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia
convenuto diversamente. |
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Art. 1546 del:
Civile |
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Responsabilità per debiti
ereditari.
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in
solido col venditore a pagare i debiti ereditari. |
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Art. 1547 del:
Civile |
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Altre forme di alienazione di
eredità.
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di
alienazione di un'eredità a titolo oneroso.
Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata
dall'articolo 797. |
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