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DELLA
COMUNIONE IN GENERALE |
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Art. 1100
(Norme
regolatrici) |
Art. 1101
(Quote
dei partecipanti) |
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Art. 1102
(Uso
della cosa comune) |
Art. 1103
(Disposizioni
della quota) |
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Art. 1104
(Obblighi
dei partecipanti) |
Art. 1105 (Amministrazione) |
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Art. 1106
(Regolamento
della comunione e nomina di amministratore) |
Art. 1107
(Impugnazione
del regolamento) |
|
Art. 1108 (Innovazioni
e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione) |
Art. 1109
(Impugnazione
delle deliberazioni) |
|
Art. 1110 (Rimborso
di spese) |
Art. 1111
(Scioglimento della
comunione) |
|
Art. 1112
(Cose non soggette a
divisione) |
Art. 1113
(Intervento nella
divisione e opposizione) |
|
Art. 1114
(Divisione in natura) |
Art. 1115
(Obbligazioni solidali
dei partecipanti) |
|
Art. 1116 (Applicabilità delle
norme sulla divisione ereditaria) |
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DEL
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI |
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Art. 1117 (Parti comuni
dell'edificio) |
Art. 1118 (Diritti dei
partecipanti sulle cose comuni) |
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Art. 1119 (Indivisibilità) |
Art. 1120 (Innovazioni) |
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Art. 1121 (Innovazioni gravose o
voluttuarie) |
Art. 1122 (Opere sulle parti
dell'edificio di proprietà comune) |
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Art. 1123 (Ripartizione delle spese) |
Art. 1124 (Manutenzione e
ricostruzione delle scale) |
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Art. 1125 (Manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai) |
Art. 1126 (Lastrici solari di uso
esclusivo) |
|
Art. 1127 (Costruzione sopra
l'ultimo piano dell'edificio) |
Art. 1128 (Perimento totale o
parziale dell'edificio) |
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Art. 1129 (Nomina e revoca
dell'amministratore) |
Art. 1130 (Attribuzioni
dell'amministratore) |
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Art. 1131 (Rappresentanza) |
Art. 1132 (Dissenso dei condomini
rispetto alle liti) |
|
Art. 1133 (Provvedimenti presi
dall'amministratore) |
Art. 1134 (Spese fatte dal
condomino) |
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Art. 1135 (Attribuzioni
dell'assemblea dei condomini) |
Art. 1136 (Costituzione
dell'assemblea e validità delle deliberazioni) |
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Art. 1137 (Impugnazione delle
deliberazioni dell'assemblea) |
Art. 1138 (Regolamento di
condominio) |
DELLA COMUNIONE IN GENERALE
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Art. 1100 del:
Civile |
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Norme regolatrici
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più
persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente si
applicano le norme seguenti. |
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Art. 1101 del:
Civile |
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Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi
della comunione, è in proporzione delle rispettive quote. |
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Art. 1102 del:
Civile |
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Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il
migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa
comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti
idonei a mutare il titolo del suo possesso. |
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Art. 1103 del:
Civile |
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| |
Disposizioni della quota
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad
altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le
disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI. |
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|
Art. 1104 del:
Civile |
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Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per
la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle
spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni
seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo
diritto .
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente
approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente
a pagare i contributi da questo dovuti e non versati. |
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Art. 1105 del:
Civile |
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Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere
nell'amministrazione della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle
loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede
che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati
dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la
deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può
ricorrere alla autorità giudiziaria
Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore. [1]. |
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Art. 1106 del:
Civile |
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Regolamento della comunione e
nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo
precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o
più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri
e gli obblighi dell'amministratore. |
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Art. 1107 del:
Civile |
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Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro
trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli
assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro
comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con
unica sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il
regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli
eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti. |
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Art. 1108 del:
Civile |
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Innovazioni e altri atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che
rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa
comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il
godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno
dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino
pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.
necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e
per le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza
indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la
restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per il
miglioramento della cosa comune. |
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Art. 1109 del:
Civile |
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Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare
davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della
maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la
deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma
dell'articolo 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme
del primo e del secondo comma dell'articolo 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il
termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria
può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato. |
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Art. 1110 del:
Civile |
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Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri
partecipanti o dell'amministratore, ha sostenute spese necessarie
per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso. |
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Art. 1111 del:
Civile |
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Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento
della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una
congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se
l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli
altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di
dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai
partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore di
questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può
ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo
convenuto. |
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Art. 1112 del:
Civile |
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Cose non soggette a divisione
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si
tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a
cui sono destinate. |
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Art. 1113 del:
Civile |
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Intervento nella divisione e
opposizione
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono
intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono
impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano
notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e
salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o
dell'azione surrogatoria.
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione,
per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere
trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se
si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della
relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia
effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che
hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti
a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di
divisione o della trascrizione della domanda di divisione
giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti
dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma
precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti dal titolo
anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione. |
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Art. 1114 del:
Civile |
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Divisione in natura
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere
comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei
partecipanti. |
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Art. 1115 del:
Civile |
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Obbligazioni solidali dei
partecipanti
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le
obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali
siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di
vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura,
si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo
diverso accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha
ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota
corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti. |
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Art. 1116 del:
Civile |
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Applicabilità delle norme sulla
divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla
divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con
quelle sopra stabilite. |
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DEL CONDOMINIO DEGLI EDIFICI
|
Art. 1117 del:
Civile |
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Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi
piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non
risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni
d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in
genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la
lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per
altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che
servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i
pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i
canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per
l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto
di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva
dei singoli condomini. |
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Art. 1118 del:
Civile |
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Diritti dei partecipanti sulle
cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo
precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di
piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose
anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro
conservazione. |
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Art. 1119 del:
Civile |
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Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a
meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo
l'uso della cosa a ciascun condomino. |
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Art. 1120 del:
Civile |
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Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma
dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette
al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla
stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il
decoro architettonico o che rendano talune parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo
condomino. |
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Art. 1121 del:
Civile |
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Innovazioni gravose o
voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia
carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che
non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi
contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è
consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha
deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o
aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai
vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione
e di manutenzione dell'opera. |
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Art. 1122 del:
Civile |
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Opere sulle parti dell'edificio
di proprietà comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà,
non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni
dell'edificio. |
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Art. 1123 del:
Civile |
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Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
parti comuni dell'edificio , per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale
al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che
ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari,
opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico
del gruppo di condomini che ne trae utilità. |
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Art. 1124
del: Civile |
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Manutenzione e ricostruzione
delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei
diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra
essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o
porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale
all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita
in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i
palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari,
qualora non siano di proprietà comune. |
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Art. 1125 del:
Civile |
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Manutenzione e ricostruzione dei
soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle
volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari
dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del
proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a
carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e
la decorazione del soffitto. |
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Art. 1126 del:
Civile |
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Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è
comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo
sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle
riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono
a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di
questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore
del piano o della porzione di piano di ciascuno. |
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Art. 1127 del:
Civile |
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Costruzione sopra l'ultimo piano
dell'edificio
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi
piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo.
La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del
lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le
condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se
questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero
diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini
un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la
nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso
quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui
spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare
di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare. |
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Art. 1128 del:
Civile |
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Perimento totale o parziale
dell'edificio
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti
i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può
richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo
che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei
condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni
dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione
dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti
comuni è destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione
dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi
diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la
stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i
diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini. |
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Art. 1129 del:
Civile |
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Nomina e revoca
dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un
amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in
ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso
il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di
gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro. |
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Art. 1130 del:
Civile |
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Attribuzioni dell'amministratore
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare
l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei
servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il
miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni;
4) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua
gestione. |
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Art. 1131 del:
Civile |
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Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o
dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o
dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei
partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia
contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente
le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i
provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono
allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che
esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto
a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie quest'obbligo può essere
revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni. |
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Art. 1132
del: Civile |
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Dissenso dei condomini
rispetto alle liti
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere
una lite o di resistere a una domanda, il condomino
dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può
separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze
della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha
avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che
abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il
condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a
concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile
ripetere dalla parte soccombente. |
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Art. 1133 del:
Civile |
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Provvedimenti presi
dall'amministratore
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi
poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza
pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel
termine previsti dall'articolo 1137. |
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Art. 1134 del:
Civile |
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Spese fatte dal condomino
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza
autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto
al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. |
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Art. 1135 del:
Civile |
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Attribuzioni dell'assemblea dei
condomini
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea
dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua
retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e
all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se
occorre, un fondo speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo
caso deve riferirne nella prima assemblea. |
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Art. 1136 del:
Civile |
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Costituzione dell'assemblea e
validità delle deliberazioni
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero
edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del
valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero,
l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno
successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci
giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un
numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al
condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie
che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo,
nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione
dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità
devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal
secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal
primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti
al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i
condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da
trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore. |
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Art. 1137 del:
Civile |
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Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso
all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione
del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro
trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i
dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. |
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Art. 1138 del:
Civile |
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Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a
dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le
norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese,
secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino,
nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle
relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la
maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e
trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'articolo
1129. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i
diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di
acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare
alle disposizioni degli articoli 1118 secondo comma, 1119, 1120,
1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. |
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