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DISPOSIZIONI
GENERALI |
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Art. 1571
(Nozione) |
Art. 1572
(Locazioni e anticipazioni
eccedenti l'ordinaria amministrazione) |
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Art. 1573
(Durata della locazione) |
Art. 1574
(Locazione senza
determinazione di tempo) |
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DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE |
| Art.
1587
(Obbligazioni principali del conduttore) |
Art.
1588
(Perdita e deterioramento della cosa locata) |
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Art.
1589 (Incendio di
cosa assicurata) |
Art.
1590 (Incendio
di cosa assicurata) |
| Art.
1591
(Danni per ritardata restituzione) |
Art.
1592
(Miglioramenti) |
| Art.
1593
(Addizioni) |
Art.
1594
(Sublocazione
o cessione della locazione)
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| Art.
1595
(Rapporti tra il locatore e il sub conduttore) |
Art.
1596 (Fine
della locazione per lo spirare del termine) |
| Art.
1597
(Rinnovazione tacita del contratto) |
Art.
1598 (Garanzie
della locazione) |
| Art.
1599
(Trasferimento a titolo particolare della cosa
locata) |
Art.
1600
(Detenzione anteriore al trasferimento) |
| Art.
1601
(Risarcimento del danno al conduttore licenziato) |
Art.
1602
(Effetti dell'opponibilità della locazione al
terzo acquirente) |
| Art.
1603 (Clausola
di scioglimento del contratto in caso di alienazione) |
Art.
1604 (Vendita
della cosa locata con patto di riscatto) |
| Art.
1605 (Liberazione
o cessione del corrispettivo della locazione) |
Art.
1606 (Estinzione
del diritto del locatore) |
| Art.
1607
(Durata massima della locazione di case) |
Art.
1608
(Garanzie per il pagamento della pigione) |
| Art.
1609 (Piccole
riparazioni a carico dell'inquilino) |
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DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1571 del:
Civile |
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Nozione.
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far
godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo,
verso un determinato corrispettivo. |
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Art. 1572 del:
Civile |
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Locazioni e anticipazioni
eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è
atto eccedente l'ordinaria amministrazione.
Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le
anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata
superiore a un anno. |
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Art. 1573 del:
Civile |
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Durata della locazione
Salvo diverse norme di legge, la locazione non può stipularsi per
un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più
lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto. |
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Art. 1574 del:
Civile |
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Locazione senza determinazione
di tempo.
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione,
questa s'intende convenuta:
1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali
per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un
commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la
durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la
pigione;
3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente
all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento
di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo
stesso. |
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DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE
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Art. 1587 del:
Civile |
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Obbligazioni principali del
conduttore.
Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon
padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel
contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle
circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti. |
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Art. 1588 del:
Civile |
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Perdita e deterioramento della
cosa locata.
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della
cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti
da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui
non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati
da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o
al godimento della cosa. |
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Art. 1589 del:
Civile |
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Incendio di cosa assicurata.
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata
assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità
del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra
l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratti di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata
fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del
conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato
dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di
surrogazione dell'assicuratore. |
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Art. 1590 del:
Civile |
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Restituzione della cosa locata.
Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato
medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione
che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il
consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del
contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia
ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento
dovuti a vetustà.
Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state
consegnate. |
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Art. 1591 del:
Civile |
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Danni per ritardata
restituzione.
Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al
locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo
l'obbligo di risarcire il maggior danno. |
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Art. 1592 del:
Civile |
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Miglioramenti.
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il
conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti
apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del
locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente
alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del
risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità,
il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che
si sono verificati senza colpa grave del conduttore. |
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Art. 1593 del:
Civile |
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Addizioni.
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha
diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa
avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario
preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve
pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra
l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della
riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e
ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme
dell'articolo precedente. |
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Art. 1594 del:
Civile |
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Sublocazione
o cessione della locazione
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la
cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del
locatore (1406). Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve
essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi. |
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Art. 1595 del:
Civile |
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Rapporti tra il locatore e il
sub conduttore.
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il
conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere
il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al
momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere
tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di
sublocazione.
Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che
siano stati fatti secondo gli usi locali.
Senza pregiudizio delle ragioni del sub conduttore verso il
sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di
locazione ha effetto anche nei confronti del sub conduttore, e la
sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche
contro di lui. |
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Art. 1596 del:
Civile |
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Fine della locazione per lo
spirare del termine.
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo
spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima
della scadenza stabilita a norma dell'articolo 1574 una delle
parti non comunica all'altra disdetta nel termine [fissato dalle
norme corporative o, in mancanza, in quello] determinato dalle
parti o dagli usi. |
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Art. 1597 del:
Civile |
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Rinnovazione tacita del
contratto.
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa,
il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa
locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non
è stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.
La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della
precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni
a tempo indeterminato.
Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita
rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di
rinnovare il contratto. |
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Art. 1598 del:
Civile |
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Garanzie della locazione.
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni
derivanti da proroghe della durata del contratto. |
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Art. 1599 del:
Civile |
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Trasferimento a titolo
particolare della cosa locata.
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha
data certa anteriore all'alienazione della cosa.
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione
di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente
ne ha conseguito il possesso in buona fede.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili
al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio
della locazione.
L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione se
ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante. |
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Art. 1600 del:
Civile |
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Detenzione anteriore al
trasferimento.
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore
è anteriore al trasferimento, l'acquirente non è tenuto a
rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella
stabilita per le locazioni a tempo indeterminato. |
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Art. 1601 del:
Civile |
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Risarcimento del danno al
conduttore licenziato.
Se il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perché il
contratto di locazione non aveva data certa anteriore al
trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno. |
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Art. 1602 del:
Civile |
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Effetti dell'opponibilità della
locazione al terzo acquirente.
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal
giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni
derivanti dal contratto di locazione. |
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Art. 1603 del:
Civile |
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Clausola di scioglimento del
contratto in caso di alienazione.
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di
alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di
tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il
termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'articolo
1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il
risarcimento dei danni, salvo patto contrario. |
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Art. 1604 del:
Civile |
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Vendita della cosa locata con
patto di riscatto.
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà
di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia
divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il
riscatto. |
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Art. 1605 del:
Civile |
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Liberazione o cessione del
corrispettivo della locazione.
La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non
ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa
locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore
al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento
anticipato eseguito in conformità degli usi locali.
Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo
eccedente i tre anni e non è stata trascritta, può essere
opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già
trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso
nel giorno del trasferimento. |
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Art. 1606 del:
Civile |
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Estinzione del diritto del
locatore.
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si
estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse
aventi data certa sono mantenute, purhè siano state fatte senza
frode e non eccedano il triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge. |
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Art. 1607 del:
Civile |
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Durata massima della locazione
di case.
La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per
tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni
successivi alla sua morte. |
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Art. 1608 del:
Civile |
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Garanzie per il pagamento della
pigione.
Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino può essere
licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non
presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della
pigione. |
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Art. 1609 del:
Civile |
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Piccole riparazioni a carico
dell'inquilino.
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo
1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono
quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non
quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate
dagli usi locali. |
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