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DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art.
1571
(Nozione) |
Art.
1572
(Locazioni e anticipazioni
eccedenti l'ordinaria amministrazione) |
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Art.
1573
(Durata della locazione) |
Art.
1574
(Locazione senza
determinazione di tempo) |
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DELLE OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE |
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Art.
1575
(Obbligazioni principali del
locatore) |
Art.
1576
(Mantenimento della cosa in
buono stato locativo) |
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Art.
1577
(Necessità di riparazione) |
Art.
1578
(Vizi della cosa locata) |
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Art.
1579
(Limitazioni convenzionali
della responsabilità) |
Art.
1580
(Cose pericolose per la salute) |
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Art.
1581
(Vizi sopravvenuti) |
Art.
1582
(Divieto d'innovazione) |
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Art.
1583
(Mancato godimento per
riparazioni urgenti) |
Art.
1584
(Diritti del conduttore in
caso di riparazioni) |
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Art.
1585
(Garanzia
per molestie) |
Art.
1586
(Pretese da parte dei terzi) |
DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1571 del:
Civile |
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Nozione.
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far
godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo,
verso un determinato corrispettivo. |
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Art. 1572 del:
Civile |
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Locazioni e anticipazioni
eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è
atto eccedente l'ordinaria amministrazione.
Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le
anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata
superiore a un anno. |
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Art. 1573 del:
Civile |
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Durata della locazione
Salvo diverse norme di legge, la locazione non può stipularsi per
un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più
lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto. |
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Art. 1574 del:
Civile |
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Locazione senza determinazione
di tempo.
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione,
questa s'intende convenuta:
1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali
per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un
commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la
durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la
pigione;
3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente
all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento
di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo
stesso. |
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DELLE OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE
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Art. 1575 del:
Civile |
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Obbligazioni principali del
locatore
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di
manutenzione;
2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione. |
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Art. 1576 del:
Civile |
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Mantenimento della cosa in buono
stato locativo.
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le
riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione
che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione sono, salvo
patto contrario, a carico del conduttore. |
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Art. 1577 del:
Civile |
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Necessità di riparazione.
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a
carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al
locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle
direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente
avviso al locatore. |
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Art. 1578 del:
Civile |
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Vizi della cosa locata.
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che
ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito,
il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una
riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui
conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti
da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i
vizi stessi al momento della consegna. |
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Art. 1579 del:
Civile |
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Limitazioni convenzionali della
responsabilità.
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del
locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li
ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali
da rendere impossibile il godimento della cosa. |
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Art. 1580
del: Civile |
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Cose pericolose per la salute.
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a
serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o
dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del
contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque
rinunzia. |
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Art. 1581
del: Civile |
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Vizi sopravvenuti.
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano in quanto
applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel
corso della locazione. |
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Art. 1582 del:
Civile |
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Divieto d'innovazione.
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che
diminuiscano il godimento da parte del conduttore. |
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Art. 1583 del:
Civile |
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Mancato godimento per
riparazioni urgenti.
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che
non possono differirsi fino al termine del contratto, il
conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del
godimento di parte della cosa locata. |
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Art. 1584 del:
Civile |
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Diritti del conduttore in caso
di riparazioni.
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto
della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti
giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del
corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni
stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle
riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è
necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il
conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento
del contratto. |
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Art. 1585 del:
Civile |
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Garanzia per molestie.
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che
diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi
che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie dai terzi che non
pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di
agire contro di essi in nome proprio. |
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Art. 1586 del:
Civile |
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Pretese da parte dei terzi.
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti
sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso
al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad
assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore
deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore,
se non ha interesse a rimanervi. |
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