|
|
Art. 1703 del:
Civile |
|
| |
Nozione
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a
compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
|
|
|
Art. 1704 del:
Civile |
|
| |
Mandato con rappresentanza
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del
mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di
questo libro.
|
|
|
Art. 1705 del:
Civile |
|
| |
Mandato senza rappresentanza
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e
assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi,
anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il
mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti
di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò
possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle
disposizioni degli articoli che seguono.
|
|
|
Art. 1706 del:
Civile |
|
| |
Acquisti del mandatario
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo
conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti
acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a
ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano
le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.
|
|
|
Art. 1707 del:
Civile |
|
| |
Creditori del mandatario
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni
sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha
acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o
di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa
anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o
di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al
pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della
domanda giudiziale diretta a conseguirlo. |
|
|
Art. 1708 del:
Civile |
|
| |
Contenuto del mandato
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato
conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono
l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente. |
|
|
Art. 1709 del:
Civile |
|
| |
Presunzione di onerosità
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è
stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe
professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
|
|
|
Art. 1710 del:
Civile |
|
| |
Diligenza del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del
buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la
responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze
sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione
del mandato.
|
|
|
Art. 1711 del:
Civile |
|
| |
Limiti del mandato
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato.
L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se
il mandante non lo ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora
circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli
comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo
stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
|
|
|
Art. 1712 del:
Civile |
|
| |
Comunicazione dell'eseguito
mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante
l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale
comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla
natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il
mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i
limiti del mandato.
|
|
|
Art. 1713 del:
Civile |
|
| |
Obbligo di rendiconto
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e
rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto
nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa
grave.
|
|
|
Art. 1714 del:
Civile |
|
| |
Interessi sulle somme riscosse
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali
sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza
dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la
spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
|
|
|
Art. 1715 del:
Civile |
|
| |
Responsabilità per le
obbligazioni dei terzi
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in
proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle
obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato,
tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse
essergli nota all'atto della conclusione del contratto.
|
|
|
Art. 1716 del:
Civile |
|
| |
Pluralità di mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone
designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è
accettato da tutte.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire
congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In
questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve
darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a
risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono
obbligati in solido verso il mandante.
|
|
|
Art. 1717 del:
Civile |
|
| |
Sostituto del mandatario
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri
a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia
necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato
della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la
persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella
scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al
sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita
dal mandatario.
|
|
|
Art. 1718 del:
Civile |
|
| |
Custodia delle cose e tutela dei
diritti del mandante
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli
sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di
quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di
deterioramento o sono giunte con ritardo.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle
cose a norma dell'articolo 1515.
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli
deve dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il
mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante,
sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del
mandatario.
|
|
|
Art. 1719 del:
Civile |
|
| |
Mezzi necessari per l'esecuzione
del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al
mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per
l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha
contratte in proprio nome.
|
|
|
Art. 1720 del:
Civile |
|
| |
Spese e compenso del mandatario
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con
gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve
pagargli il compenso che gli spetta.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha
subiti a causa dell'incarico.
|
|
|
Art. 1721 del:
Civile |
|
| |
Diritto del mandatario sui
crediti
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari
sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e
sui creditori di questo.
|
|
|
Art. 1722 del:
Civile |
|
| |
Cause di estinzione
Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del
mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o
del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il
compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si
estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il
diritto di recesso delle parti o degli eredi.
|
|
|
Art. 1723 del:
Civile |
|
| |
Revocabilità del mandato
Il mandante può revocare il mandato; ma se era stata pattuita
l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una
giusta causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di
terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che
sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca;
non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del
mandante.
|
|
|
Art. 1724 del:
Civile |
|
| |
Revoca tacita
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il
compimento di questo da parte del mandante importano revoca del
mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati
comunicati al mandatario.
|
|
|
Art. 1725 del:
Civile |
|
| |
Revoca del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato
o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i
danni , se è fatta prima della scadenza del termine o del
compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il
mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo
preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
|
|
|
Art. 1726 del:
Civile |
|
| |
Revoca del mandato collettivo
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e
per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora
non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta
causa. |
|
|
Art. 1727 del:
Civile |
|
| |
Rinuncia del mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve
risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo
indeterminato, il mandatario che rinuncia senza giusta causa è
tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo
preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali
che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso
d'impedimento grave da parte del mandatario. |
|
|
Art. 1728 del:
Civile |
|
| |
Morte o incapacità del mandante
o del mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità
sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato
l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta
incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo
rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono
avvertire prontamente il mandante e prendere intanto
nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle
circostanze.
|
|
|
Art. 1729 del:
Civile |
|
| |
Mancata conoscenza della causa
di estinzione
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere
l'estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o
dei suoi eredi.
|
|
|
Art. 1730 del:
Civile |
|
| |
Estinzione del mandato conferito
a più mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone
designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa
di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
|
|
|
|
|
|
http://www.subitocasa.net/tutteleofferte.asp
http://www.subitocasa.net/tuttelerichieste.asp
|