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DISPOSIZIONI
GENERALI |
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Art. 1470 (Nozione) |
Art. 1471
(Divieti speciali di comprare) |
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Art. 1472
(Vendita di cose future) |
Art. 1473
(Determinazione del prezzo
affidata a un terzo) |
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Art. 1474 (Mancanza di determinazione
espressa del prezzo) |
Art. 1475
(Spese della vendita) |
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DELLE OBBLIGAZIONI
DEL VENDITORE |
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Art. 1476
(Obbligazioni principali del
venditore) |
Art. 1477
(Consegna della cosa) |
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Art. 1478
(Vendita di cosa altrui) |
Art. 1479
(Buona fede del compratore) |
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Art. 1480
(Vendita di cosa parzialmente di
altri) |
Art. 1481
(Pericolo di rivendica) |
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Art. 1482 (Cosa gravata da
garanzie reali o da altri vincoli) |
Art. 1483 (Evizione totale
della cosa) |
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Art. 1484 (Evizione parziale) |
Art. 1485 (Chiamata in causa
del venditore) |
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Art. 1486 (Responsabilità
limitata dal venditore) |
Art. 1487 (Modificazione o
esclusione convenzionale della garanzia) |
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Art. 1488 (Effetti
dell'esclusione della garanzia) |
Art. 1489 (Cosa gravata da
oneri o da diritti di godimento di terzi) |
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Art. 1490 (Garanzia per i vizi
della cosa venduta) |
Art. 1491 (Esclusione della
garanzia) |
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Art. 1492 (Effetti della
garanzia) |
Art. 1493 (Effetti della
risoluzione del contratto) |
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Art. 1494 (Risarcimento del
danno) |
Art. 1495 (Termini e condizioni
per l'azione) |
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Art. 1496 (Vendita di animali) |
Art. 1497 (Mancanza di qualità) |
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Art. 1470 del:
Civile |
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Nozione
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro
diritto verso il corrispettivo di un prezzo. |
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Art. 1471
del: Civile |
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Divieti speciali di comprare
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né
direttamente né per interposta persona
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle
province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati
alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per
loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità
amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di
vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è
annullabile. |
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Art. 1472 del:
Civile |
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Vendita di cose future
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della
proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se
oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la
proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti
sono separati.
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto
aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza. |
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Art. 1473 del:
Civile |
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Determinazione del prezzo
affidata a un terzo
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo,
eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le
parti non si accordano per la sua nomina o per la sua
sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta
dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il
contratto. |
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Art. 1474
del: Civile |
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Mancanza di determinazione
espressa del prezzo
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende
abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né
hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito
per atto della pubblica autorità [o da norme corporative], si
presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo
normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il
prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui
deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più
vicina.
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si
applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non
ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di
accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del
secondo comma dell'articolo precedente. |
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Art. 1475 del:
Civile |
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Spese della vendita
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a
carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente. |
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Art. 1476 del:
Civile |
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Obbligazioni principali del
venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il
diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi
della cosa. |
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Art. 1477 del:
Civile |
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Consegna della cosa
La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al
momento della vendita.
Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata
insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno
della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi
alla proprietà e all'uso della cosa venduta. |
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Art. 1478 del:
Civile |
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Vendita di cosa altrui
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà
del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al
compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore
acquista la proprietà dal titolare di essa. |
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Art. 1479 del:
Civile |
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Buona fede del compratore
Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se,
quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà
del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto
acquistare la proprietà.
Salvo il disposto dell'articolo 1223, il venditore è tenuto a
restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è
diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le
spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la
diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del
compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che
il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese
necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede,
anche quelle voluttuarie. |
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Art. 1480 del:
Civile |
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Vendita di cosa parzialmente di
altri
Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore
era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può
chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno
a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo
le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella
parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo
ottenere una riduzione del prezzo, oltre il risarcimento del
danno. |
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Art. 1481 del:
Civile |
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Pericolo di
rivendica
Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha
ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere
rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea
garanzia.
Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al
compratore al tempo della vendita. |
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Art. 1482 del:
Civile |
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Cosa gravata da
garanzie reali o da altri vincoli
Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se
la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli
derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal
venditore e dal compratore stesso ignorati.
Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla
scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è
risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi
dell'articolo 1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati
era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione
del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il
caso di evizione. |
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Art. 1483 del:
Civile |
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Evizione totale
della cosa
Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto
di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore
è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'articolo 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti
che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le
spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che
abbia dovuto rimborsare all'attore. |
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Art. 1484 del:
Civile |
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Evizione parziale
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le
disposizioni dell'articolo 1480 e quella del secondo comma
dell'articolo precedente. |
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Art. 1485 del:
Civile |
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Chiamata in causa
del venditore
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti
sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora
non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato,
perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che
esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del
terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non
esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione. |
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Art. 1486 del:
Civile |
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Responsabilità
limitata dal venditore
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il
pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da
tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma
pagata, degli interessi e di tutte le spese. |
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Art. 1487 del:
Civile |
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Modificazione o
esclusione convenzionale della garanzia
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della
garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia
oggetto a garanzia alcuna.
Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore
è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio.
È nullo ogni patto contrario. |
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Art. 1488 del:
Civile |
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Effetti
dell'esclusione della garanzia
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni
degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il
compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione
del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è
stata convenuta a rischio e pericolo del compratore. |
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Art. 1489 del:
Civile |
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Cosa gravata da
oneri o da diritti di godimento di terzi
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o
personali non apparenti che ne diminuiscano il libero godimento e
non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne
abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto
oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione
dell'articolo 1480.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488. |
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Art. 1490 del:
Civile |
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Garanzia per i vizi
della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune
da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne
diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha
effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i
vizi della cosa. |
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Art. 1491 del:
Civile |
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Esclusione della
garanzia
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il
compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta,
se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso
che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. |
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Art. 1492 del:
Civile |
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Effetti della
garanzia
Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare
a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del
prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la
risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda
giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il
compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è
perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi
l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la
riduzione del prezzo. |
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Art. 1493 del:
Civile |
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Effetti della
risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire
il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti
legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in
conseguenza dei vizi. |
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Art. 1494 del:
Civile |
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Risarcimento del
danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al
risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa
i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni
derivati dai vizi della cosa. |
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Art. 1495 del:
Civile |
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Termini e condizioni
per l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i
vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il
diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma
il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto,
può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa
sia denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del
decorso dell'anno dalla consegna. |
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Art. 1496 del:
Civile |
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Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle
leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi
dispongono, si osservano le norme che precedono. |
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Art. 1497 del:
Civile |
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Mancanza di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle
essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto
di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni
generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto
di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla
decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495. |
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