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Consigli
per la vendita
Colui che vuole vendere un immobile deve innanzi
tutto stabilire il prezzo.
Per fare ciò bisogna
considerare l’immobile in sé, l’ubicazione ed il mercato. Importanti sono le
caratteristiche determinanti dell’immobile in essere, l’esposizione, la
luminosità, il piano, la vicinanza con altri fabbricati, lo stato di
manutenzione e di conservazione (pavimenti, infissi, rivestimenti), gli
impianti, ecc.
E’ molto importante aver
presente l’equa valutazione dell’immobile, per non cadere nei rischi
conseguenti come sottovalutazione o sopravvalutazione dello stesso.
Più alto sarà il vostro prezzo meno persone verranno
a visitare la proprietà.
Considerato che tutti sono affezionati alle cose
proprie, sia perché le hanno comprate sia perché le hanno ricevute da una
persona cara, si è portati mediamente a richiedere un prezzo più elevato di quello del mercato.
Dopo aver confrontato i prezzi d’immobili simili già
venduti nella vostra zona, negli ultimi mesi, sarete in grado di dare il giusto
prezzo di mercato.
Ricordatevi che il reale prezzo della vostra
proprietà è il prezzo che qualcuno sarà disposto a pagare nel mercato attuale.
Una domanda da porsi è: quanto tempo voglio
aspettare, per spuntare il prezzo che ho in mente?
Per stabilire il reale valore dell’immobile ci si
può rivolgere anche ad uno o più tecnici o esperti necessariamente “neutri” e
non interessati a “strappare l’affare”.
Una volta stabilito il prezzo si deve redigere un
annuncio immobiliare nel quale vanno indicate con chiarezza le caratteristiche
dell’immobile, sia strutturali che planimetriche: zona, ubicazione (via,
piazza, ecc.), piano, condizioni generali, metratura, suddivisione (salone,
camera, servizi, ecc.), accessori e pertinenze (box o posto auto, cantina,
riscaldamento autonomo, ecc.), prezzo.
Trovato l’acquirente si entra nel vivo della
trattativa, attraverso una serie di atti formali: dalla fase precontrattuale
fino al rogito notarile, che sancisce il definitivo passaggio della proprietà
dell’immobile.
Fase precontrattuale
Le parti, non sempre arrivano subito a stipulare un
contratto. Spesso il momento della stipula è preceduto da una fase in cui
ciascuno valuta le possibili alternative esistenti nel mercato e cerca di
ottenere le condizioni migliori, pertanto l’offerta e la domanda sono rivolte a
raggiungere un punto d’incontro. In questa fase, detta precontrattuale, perché
precede la vera e propria stipula del contratto, si svolgono le trattative che
hanno carattere strumentale rispetto all’atto definitivo. Durante le
trattative, anche se non nascono veri e propri diritti ed obblighi, le parti
sono comunque tenute, ai sensi dell’art. 1337 c.c., a comportarsi secondo buona
fede.
Non bisogna però credere che questo dovere generico
limiti la libertà delle parti: queste, infatti, nella fase precontrattuale sono
libere di decidere la convenienza o meno del futuro contratto e possono anche
non arrivare alla conclusione dello stesso. Devono però astenersi dall’agire in
malafede ed evitare comportamenti che traggano in inganno la controparte. (art.
1338 c.c.).
Il compromesso
Il compromesso o “contratto
preliminare” è quell’atto con cui le parti interessate si obbligano a
concludere in seguito un altro contratto (rogito notarile) del quale tuttavia
anticipano le modalità, i tempi, l’entità, ecc. Può essere stipulato per
scrittura privata non autenticata o autenticata dal notaio; in tal caso è
obbligatoria la trascrizione dell’atto presso la Conservatoria del Registri
Immobiliari.
Dalla stipula del compromesso
nascono diritti ed obblighi tra le parti, che trovano il loro riconoscimento
nell’art. 2932 c.c. In base a tale disposizione, infatti, qualora una delle
parti obbligate a concludere il futuro contratto non adempia a questo obbligo,
la controparte può ottenere dal giudice una sentenza che produca gli effetti
del contratto definitivo non concluso.
Nel compromesso vanno indicate
chiaramente tutte le clausole che saranno poi contenute nell’atto del
trasferimento vero è proprio (rogito notarile): le generalità complete delle
parti; il prezzo di vendita dell’immobile; la descrizione dell’immobile quanto
più accurata possibile con i relativi dati catastali aggiornati; prezzo e
modalità di pagamento; la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria; la
conformità dell’immobile alle disposizioni di legge e ai regolamenti
urbanistici ed edilizi (condono edilizio compreso); tempi di consegna
dell’immobile e la data entro la quale dovrà essere stipulato il rogito e il
notaio incaricato a redigerlo (non sempre il momento di passaggio del possesso
e quello della proprietà coincidono). Il venditore deve garantire la libertà da
vincoli, pesi, oneri, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche o, nel caso sia
gravato da formalità pregiudizievoli, impegnarsi a renderlo libero a sue cure e
spese prima del rogito notarile. Al momento della sottoscrizione del
preliminare il venditore deve presentare, e l’acquirente deve ottenere, i
seguenti documenti: atto di proprietà, scheda identificativa catastale,
regolamento di condominio e tabella millesimale della porzione immobiliare in
oggetto; eventuale contratto di locazione; eventuale contratto di mutuo che
grava sull’immobile; convenzioni con il Comune o di lottizzazione, concessioni
e licenze amministrative; domanda o concessione in sanatoria. In genere il
prezzo di vendita dell’immobile è stabilito a “corpo”, e cioè complessivamente
in base alla consistenza e non a metro quadro.
Qualora il venditore sia in
regime di comunione di beni, il compromesso dovrà essere sottoscritto anche dal
coniuge.
La caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria è un
anticipo sul prezzo d’acquisto dell’immobile che viene versato dall’acquirente
all’atto del compromesso. Come tale impegna entrambe le parti alla conclusione
dell’affare. Questo vuol dire che se l’acquirente si ritira dall’affare, il
venditore può recedere dal contratto trattenendo la caparra. Se invece è il
venditore a ritirare l’impegno, l’acquirente può recedere dal contratto ed
esigere il doppio della caparra. Chi non si ritira dall’affare può anche
scegliere una via diversa e cioè chiedere al giudice l’esecuzione in forma
specifica del contratto (art. 2932 c.c.), oppure la risoluzione di quest’ultimo
per inadempimento della controparte ed il risarcimento del danno, con la
conseguenza che, in quest’ultimo caso, la caparra avrà la funzione di garantire
il credito per il risarcimento del danno.
Qualora nel compromesso si
parli semplicemente di caparra, si intende con questo termine quella
confirmatoria.
La caparra penitenziale
La caparra penitenziale è definita dal codice civile
“il corrispettivo del recesso di ciascuna delle parti” (aart. 1386 c.c.). Con
questa formula le parti concordano il diritto di recedere dal contratto qualora
lo ritengano opportuno, pagando appunto una caparra penitenziale. Quindi se chi
recede è l’acquirente perde la somma versata; se invece è il venditore a
ritirare l’impegno deve restituire il doppio della somma ricevuta. Null’altro
potrà pretendere l’altra parte ne sotto forma di esecuzione specifica del
contratto né sotto forma di risarcimento del danno.
Il rogito
Il rogito è l’atto finale
della compravendita. Rappresenta il passaggio definitivo dell’immobile dal
venditore al nuovo proprietario per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata dal notaio ai fini della trascrizione. Al momento del rogito il
venditore deve presentare i seguenti documenti: carta di identità e codice
fiscale, l’atto d’acquisto originario e l’eventuale dichiarazione di
successione relativi all’immobile, la planimetria e il certificato catastale;
se si tratta di una porzione di terreno, il certificato di destinazione
urbanistica; le licenze e le
concessioni edilizie con le eventuali varianti, il certificato di
abitabilità/agibilità, gli eventuali modelli di domanda di sanatoria per gli
abusi edilizi con i bollettini di versamento dell’oblazione e degli oneri
d’urbanizzazione; l’eventuale concessione in sanatoria, la copia del
regolamento di condominio, le fatture delle spese sostenute per manutenzione
dell’immobile e per i lavori fatti nell’edificio (anche sulle parti
condominiali) fino al 31/12/1992 ai fini della dichiarazione dell’INVIM.
I procuratori dovranno
presentare inoltre la procura notarile in originale o in copia autenticata,
così come i rappresentanti di una società un certificato recente attestante i
poteri di firma.
Denuncia alla pubblica
sicurezza
In ottemperanza alle
disposizioni sul controllo del terrorismo, il venditore deve denunciare in
Questura, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, l’avvenuto passaggio di
proprietà, con i dati anagrafici completi dell’acquirente. Il modulo viene di
solito compilato dal notaio e può essere spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
consegnato direttamente al Commissariato di Pubblica Sicurezza ove è ubicato
l’immobile. Per la dichiarazione presentata in ritardo sono previste gravi
sanzioni pecuniarie.
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